Disegno
di legge recante "Disposizioni in materia di
disciplina dell'utilizzazione di nomi per
l'identificazione di domini Internet e servizi in
rete".
ART.
1
(Utilizzazione
dei nomi a dominio)
1.
Per l'identificazione di domini è vietata, a chi non ne
è titolare o non ne può disporre col consenso scritto
di quest’ultimo, l'utilizzazione di:
a)
nomi identici o simili a quelli che identificano persone
fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di
beni o persone;
b)
nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni
distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;
c)
nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche,
enti pubblici o località geografiche;
d)
nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne
profitto, tramite cessione, o per recare un danno;
e)
nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli,
anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse
dall'italiano.
2.
Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle
normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche
con riferimento al trattamento dei dati personali,
l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui
al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai
fini dell'ordine di cessazione dell’uso stesso e
comporta il risarcimento del danno, nella misura minima
di 30.000 euro. La sentenza che accerta l’illecito o
quantifica il danno ordina la cancellazione del nome
dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove non già
disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi,
posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con
il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alla
registrazione identificativa di domini Internet o
servizi in rete ovunque ottenuti.
ART.
2
(Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio)
1.
È istituita l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio.
Detta Anagrafe opera presso l'Istituto per le
applicazioni telematiche del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, salve successive disposizioni
sull’organizzazione dell’ente adottate in base alla
normativa vigente.
2.
La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi a
dominio è effettuata con le modalità indicate
dall'Anagrafe stessa nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 1. Alla registrazione si provvede,
previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni
ed accettazione da parte del richiedente di una
procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe
medesima, per la risoluzione delle eventuali
controversie. La registrazione si perfeziona con la
comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome
di identificazione del dominio. In sede di prima
applicazione, e salvo quanto previsto dal comma 3, sono
inseriti nell'anagrafe nazionale i nomi identificativi
di dominio già registrati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3.
Ove emerga, anche in occasione della richiesta di
registrazione di nome già registrato a favore di altro
titolare, la non conformità della precedente
registrazione alle disposizioni di cui alla presente
legge, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione ancorché
antecedente alla data di entrata in vigore della legge
medesima.
4.
È comunque disposta la cancellazione del nome a dominio
registrato presso l’Anagrafe di cui al comma 1,
trascorsi 90 giorni dalla data della registrazione senza
che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione.
5.
I ricorsi avverso il rifiuto o l’omissione di
registrazione o contro gli atti dell’Anagrafe che,
comunque, incidono sugli effetti della registrazione
medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Essi devono essere proposti
davanti al tribunale amministrativo della regione ove
l'Anagrafe ha sede.
Relazione
al disegno di legge recante "Disposizioni in
materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per
l'identificazione di domini Internet e servizi in
rete".
Internet
e, più in generale, i servizi su reti informatiche, in
quanto potenti fattori di comunicazione e di espansione
economica, sono oggi ai primi posti nell'agenda delle
priorità di molti governi e si pongono come temi
centrali del confronto in materia di regolamentazione
che si sta svolgendo su scala internazionale.
I temi e problemi giuridici che sono posti al riguardo
attengono, da una lato all'applicazione delle norme già
vigenti nell'ordinamento e, dall'altro, alla necessità
di fissare con norma primaria alcuni punti essenziali,
indispensabili al buon funzionamento del nuovo sistema
ed alla disciplina delle relazioni che ad esso
sottendono. Si tratta, in particolare, di assicurare il
rispetto delle disposizioni sulla tutela dei nomi e dei
marchi ed evitare che dall'uso della rete possa derivare
un pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive
comunque meritevoli di protezione.
E' evidente che se non si interviene subito in materia,
si rischia che la situazione di fatto che man mano va
consolidandosi produca una ingiusta distorsione dei
rapporti legati all'uso delle reti, con notevole
pregiudizio per tutti: operatori ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento
maggiormente diffuso nel mondo anglosassone considera
una normativa non invadente condizione essenziale per
uno sviluppo rapido e capillare di una risorsa economica
dell'importanza di Internet e ritiene che la
legislazione attuale, integrata su pochi punti, quale
appunto la tutela effettiva delle situazioni giuridiche
soggettive interessate dalla rete, sia già sufficiente
a tutelare adeguatamente i vari soggetti coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta
di non interferire con le enorme potenzialità di
Internet in termini di crescita economica e di benefici
sociali, è da ritenere, dunque, che occorra fissare
alcuni punti essenziali per un adeguato approccio nella
regolamentazione della condotta illegale implicante
l'uso della rete.
Le indicazioni che rilevano a questi fini, contenute
nella strategia seguita dai Paesi che già hanno
affrontato il problema possono così sintetizzarsi:
a) valutazione attenta del reale bisogno di una
regolamentazione specifica per Internet alla luce della
normativa già vigente, dal momento che le leggi in
vigore risultano in generale sufficienti e, in alcuni
casi, necessitano solo degli emendamenti necessari a
renderle meglio applicabili alla realtà delle nuove
tecnologie;
b) la regolamentazione della condotta illegale
implicante l'uso di Internet deve essere analizzata
all'interno di un quadro normativo che assicuri che la
condotta online sia trattata in modo analogo alla
condotta offline. Se Internet non deve diventare una
zona franca per attività illegali, tuttavia in mancanza
di proibizione nel mondo fisico, essa non può essere
stabilita solo perché una certa condotta è tenuta
nello spazio virtuale.
c) una specifica regolamentazione dell'attività online
deve essere redatta in maniera neutrale rispetto alla
tecnologia. La regolamentazione legata a una particolare
tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto
obsoleta e di richiedere continui emendamenti. Inoltre,
leggi ad hoc potrebbero impedire uno sviluppo più
avanzato della tecnologia stessa.
d) la regolamentazione di condotta implicante l'uso di
Internet richiede un'attenta considerazione di
molteplici interessi sociali, quali la necessità di
proteggere la privacy, garantire il più ampio accesso
possibile all'informazione pubblica, promuovere e
sostenere il legittimo commercio.
Va considerata inoltre - come situazione a monte -
l'esigenza ordinamentale di assicurare la tutela della
stessa possibilità e delle modalità di registrazione
in rete dei nomi a dominio.
Da ciò deriva l'ulteriore necessità di istituire
l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio con il compito
di assicurare il rispetto delle generali disposizioni
sull'uso dei nomi e dei marchi nonché le norme
essenziali che vengono introdotte nell'ordinamento.
Il testo del provvedimento legislativo, muove dalla
considerazioni esposte ed è diviso in due articoli:
l'articolo 1 reca disposizioni generali in materia di
disciplina dell'utilizzazione di nomi per
l'identificazione di domini Internet e servizi in rete,
l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei nomi a
dominio e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie di
nomi che non possono essere utilizzati come nomi a
dominio, se non dai soggetti legittimati. Tali nomi sono
raggruppati per categorie, dove sono previsti:
a) i segni distintivi dell'impresa, delle società, dei
prodotti industriali, delle opere dell'ingegno. Qui la
preclusione è assoluta per la presunzione iuris et de
iure dell'interferenza con segni protetti e della
rilevanza economica dei nomi medesimi.
b) i nomi propri di persona;
c) i nomi di genere. Per questi, data la normale
genericità dei medesimi, il divieto deriva dall'unione
di due elementi: il fatto oggettivo della non titolarità
e l'intento speculativo.
d) i nomi che identificano istituzioni o cariche
pubbliche o denotino enti territoriali o località
geografiche;
e) i nomi che creano confusione o inganno anche
attraverso l'uso di una lingua diversa dall'italiano Il
comma 2 dell'articolo 1 ribadisce che l'uso dei nomi
sopra ricordati costituisce illecito civile a norma
delle disposizioni che tutelano i vari segni o
distintivi e che disciplinano il trattamento dei dati
personali. La tutela accordata dal provvedimento è,
quindi, aggiuntiva rispetto a queste ultime; essa opera
con queste modalità: azione di cessazione e
risarcimento del danno per il quale si prevede una
liquidazione forfetaria nel minimo.
Il comma 3 estende l'applicazione della legge anche ai
nomi a dominio che recano suffissi diversi da
"it" quando la registrazione è effettuata da
che è comunque soggetto all'ordinamento italiano.
L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Anagrafe presso
il CNR.
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi un
filtro preliminare, che non esclude la tutela dei
singoli direttamente nei confronti dell'utilizzatore del
nome, che ha ottenuto la registrazione stessa. Si è
anche inserita una norma transitoria per evitare che,
dato il carattere costitutivo della registrazione, in
prima attuazione vi sia un vuoto normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in un
termine fisso, un compito di continua
"manutenzione" dell'anagrafe dei nomi a
dominio, eventualmente stimolata dalla constatazione
dell'irregolarità a seguito di domanda del legittimo
titolare del nome o del segno distintivo. La
"manutenzione" concerne anche i nomi già
registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti
all'Anagrafe e non utilizzati nei 90 giorni dalla
registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo la tutela contro gli atti
dell'Anagrafe che rifiutano, omettono al registrazione o
che comunque incidono su questa